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Lavoro: Il Subcommittente è Responsabile Dei Danni Subiti Dal Dipendente Del Subappaltatore

Lavoro: Il Subcommittente è responsabile dei danni subiti dal dipendente del subappaltatore

Interessante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 8381 del 26/3/2019, nella quale la Suprema Corte, analizzando un ricorso presentato da una Società subcommittente di alcuni lavori e da un architetto, quale direttore lavori, avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia che, confermando quanto stabilito dal Tribunale di Verona quale giudice di prime cure, aveva accertato la responsabilità del sub-committente e relativo direttore dei lavori nel sinistro occorso ad un dipendente del sub-appaltatore.

Interessante è il ragionamento compiuto dai giudici di legittimità, i quali hanno rigettato il ricorso presentato dal subcommittente e direttore dei lavori e hanno evidenziato come vada ravvisata una responsabilità del committente nei riguardi di terzi anche allorquando si dimostri che il fatto lesivo venga commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine lui impartito dal committente o dal suo direttore dei lavori. Questo accade anche nel caso di culpa in eligendo, ossia nel caso in cui i lavori siano stati appaltati a società che non siano in possesso di capacità e mezzi tecnici idonei per il loro svolgimento. Analogamente il principio valevole in materia di appalti è estendibile per analogia anche in caso di subappalto; pertanto deve ritenersi responsabile in solido con il sub-appaltatore il subcomittente nei confronti dei terzi quando – esorbitando dalla mera sorveglianza sullo svolgimento dell’opera demandata al fine di ottenere il risultato prefissato di rispondenza tra quanto concordato e l’opera eseguita – il subcommittente esercita una concreta ingerenza nell’attività del subappaltatore, tale per cui quest’ultimo figura quale mero esecutore, con ridotta per non dire azzerata autonomia organizzativa.

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