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Diritto Di Famiglia: L’interesse Del Minore Nel Diritto Di Visita

Diritto di Famiglia: L’interesse del minore nel diritto di visita

“L’accordo in tema di regolamentazione del diritto di visita paterno raggiunto dai genitori davanti al Giudice non può essere inserito nel provvedimento giudiziale se non previa rispondenza dei contenuti con la volontà del minore”.

Questo è quanto ha stabilito un’interessante sentenza della IVa Sez. della Corte di Cassazione Civile, sentenza del 6 settembre 2019, n. 22411 che si è trovata a dover decidere sul ricorso formulato da una madre di minore, non coniugata, reclamante contro quanto disposto dalla Corte di Appello che a suo dire si era limitata ad accertare l’avvenuto recepimento da parte del Tribunale in sentenza degli accordi raggiunti dai genitori, senza entrarvi nel merito.

Interessata della questione la Suprema Corte di Cassazione, la stessa non ha ravvisato alcun vizio circa la decisione assunta dal Tribunale prima e avvalorata poi dalla Corte di Appello, evidenziando come il contenuto del reclamo proposto dalla ricorrente in realtà mirasse a contestare l’automatico recepimento dell’accordo come compiuto dal Tribunale (e avvalorato dalla Corte di Appello in secondo grado) e non il fatto che l’accordo non fosse rispondente agli interessi preminenti del minore.

Nel decisum della Corte di Cassazione emerge il principio secondo il quale: qualunque doglianza una parte intenda muovere nei confronti dei provvedimenti dei figli ex art. 337 ter Cod. Civ. la stessa per essere meritevole di accoglimento deve avere quale presupposto la non rispondenza del provvedimento gravato con l’interesse del minore, a nulla rilevando che gli accordi siano stati trasposti de plano in sentenza.

In tutti questi casi, infatti, secondo il ragionamento della S.Corte è evidente come gli accordi siano stati valutati dagli organi decisionali (Tribunale e Corte d’Appello) pienamente in linea con le volontà del minore e come tali trasferibili integralmente nelle relative loro pronunce.

La Suprema Corte ha dunque precisato come a prescindere da quale sia la sede in cui ci si trova, che può essere quella di separazione giudiziale dei coniugi, di divorzio o di regolamentazione di figli nati al di fuori del matrimonio,  il criterio fondamentale cui devono essere ispirati i provvedimenti è solo quello dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, con conseguente implicito riconoscimento al Giudice di un potere decisionale extra petitum, ben oltre gli accordi eventualmente raggiunti dai coniugi.

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