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Sinistro In Area Privata, L’assicurazione Risponde ?

Sinistro in Area privata, l’assicurazione risponde ?

Spesso abbiamo sentito parlare di assicurazioni auto che non coprono sinistri avvenuti in aree private.

Ecco un importante spunto sull’argomento che ci è stato fornito in una recentissima pronuncia dalla Suprema Corte di Cassazione.

Con la Sentenza n. 21983 del 30/7/2021, le SS.UU hanno fatto chiarezza in relazione alla corretta interpretazione dell’art. 122 Cod. Ass. Private, in materia di diritto al risarcimento danni da sinistro avvenuto all’interno di un’area privata, che nel caso sottoposto al loro esame consisteva nell’interno di un’area cortilizia tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di un’abitazione privata.

Il caso sottoposto all’esame della Corte riguardava l’avvenuto investimento di un congiunto (nipote minorenne) da parte del nonno, mentre quest’ultimo si trovava alla guida di un camper in fase di manovra.

Entrambi i gradi di giudizio avevano visto il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Milano poi rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi del decuius nei confronti della Compagnia Assicuratrice della proprietaria del veicolo.

Gli organi preposti hanno motivato la decisione nell’assenza di copertura assicurativa ai sensi degli art. 122 e 144 Cod. Ass. Private per essersi il sinistro verificato in luogo privato; ravvisando così il difetto del presupposto dell’azione diretta nei confronti della Compagnia di assicurazioni del veicolo investitore.

A seguito di ricorso alla Suprema Corte, quest’ultima rimetteva la questione relativa all’interpretazione dell’art. 122 del Codice delle Ass.ni Private alle Sezioni Unite, chiedendo se il contenuto dell’articolo in questione debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nel senso che la nozione di ‘circolazione su aree equiparate’ alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Nelle doglianze dei ricorrenti veniva essenzialmente contestato alla Corte di Appello come quest’ultima e con lei il Tribunale di prime cure avesse interpretato la normativa in materia di Cod. delle Ass.ni Private in palese contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale in nella pronuncia n. 162/2013 e nelle sue successive aveva delineato una nozione di “circolazione dei veicoli” estesa a “qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”.

Secondo la Corte di Appello, infatti, la non applicabilità della r.c.a alla fattispecie in questione era correlata all’impossibilità di considerare equiparabile l’area tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata con il concetto di “strada pubblica”, da intendersi quella in cui vi ha accesso libero un numero indeterminato di persone.

Tuttavia la Corte di Cassazione, anche partendo da una valutazione dell’art. 2054 Cod. Civ. in materia di circolazione dei veicoli, ha ravvisato come l’art. 122 Cod. Ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza europea, e così la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico vada intesa come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

Secondo le SS.UU della Cassazione, la disciplina posta all’art. 2054 Cod. Civ. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto “quest’ultima, quale necessariamente desumibile dalla normativa comunitaria, si riverbera sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore”.

Sempre secondo la Corte, la circolazione ex art. 2054 Cod. Civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, compresa dunque la fase di manovra.

Hanno precisato che la norma di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 1, in materia di assicurazione obbligatoria, non prevede, quale presupposto per l’obbligo assicurativo e quindi per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro.

Sono dunque pervenute a ravvisare nell’utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell’ambito di copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale.

Le Sez. Unite, dunque, hanno posto il rilevo sulla circostanza secondo la quale l’art. 2054 Cod. Civ., pur costituendo la trasposizione di una norma del Cds del 1993, non fa specifico riferimento alla norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità dalle sue caratteristiche strutturali e funzionali.

Il che non vuol dire ancorare l’operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata; quanto piuttosto valorizzare quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da ‘attività pericolosa’ che è quella su cui si fonda l’art. 2054 Cod. Civ.

L’uso del veicolo è quello che di esso si compie su aree destinate alla circolazione – sempre che sia quello che secondo le sue intrinseche caratteristiche lo stesso può avere – con la conseguenza che “la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata”.

Hanno dunque statuito che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendono tale in termini concettuali, e quindi, in relazione alle sue funzionalità, risultando invece indifferente l’uso che in concreto di esso viene fatto, a condizione però che lo stesso per così dire rientri nelle caratteristiche tipiche del veicolo medesimo, da intendersi quelle per cui il veicolo è destinato sia che circoli su strada pubblica o su area privata a quest’ultima equiparata.

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