Civile: Diritto alla provvigione sorge se l’affare consegue all’intermediazione
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, del 26 agosto 2019, n. 21712, ha ribadito ancora una volta il concetto circa la legittimità del diritto alla provvigione del mediatore nel caso in cui l’affare sia conseguenza, anche indiretta, dell’intermediazione compiuta.
Nella suesposta sentenza la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al pagamento della provvigione al mediatore anche se all’epoca dei fatti non rivestiva in alcun modo la qualità di agente o di intermediario.
La Corte ha rigettato il ricorso presentato dal venditore e dall’acquirente contro la pronuncia della Corte di Appello nella quale i ricorrenti si erano visti condannare al pagamento della provvigione unitamente alle spese legali del primo e del secondo grado di giudizio.
Il ragionamento compiuto nella circostanza dalla Corte di Cassazione ha avuto quale oggetto la questione circa l’accertamento del diritto del mediatore alla provvigione per il solo fatto di avere messe in contatto due soggetti, poi concludenti uno specifico affare.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogniqualvolta in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività di intermediazione svolta. La stessa ha altresì specificato come non è necessario che l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare siano collegate da un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ben potendosi ritenere sufficiente che la “messa in contatto/relazione” delle parti costituisca l’antecedente necessario che abbia portato poi le parti alla conclusione di un contratto, a nulla rilevando che alla prima messa di contatto sia seguito un processo di formazione delle rispettive volontà dei futuri contraenti lungo e articolato.
Pertanto è ravvisabile l’attività di un mediatore, con conseguente suo diritto al pagamento della provvigione, anche quando quest’ultimo ha limitato la propria attività nel identificare potenziali contraenti, senza poi curarsi dell’accompagnamento degli stessi nella fase delle trattative e in quella conclusiva della stipula del negozio; il tutto, ovviamente, a condizione che l’attività, come conclusasi, possa poi facilmente dedursi quale risultato dell’opera originariamente prestata dal mediatore.