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Separazione. Spese Straordinarie Da Sostenere Per I Figli: Come Gestirle?

Separazione. Spese straordinarie da sostenere per i figli: come gestirle?

Quando due persone si separano si trovano a gestire situazioni e problemi non sempre di semplice soluzione.

Se poi si hanno dei figli piccoli o che comunque non sono ancora autosufficienti economicamente diventa di fondamentale importanza regolamentare con cura ogni aspetto afferente la gestione degli stessi, sia per il loro bene sia per consentire una prosecuzione del rapporto con l’ex coniuge che sia il più sereno e lineare possibile.

Spesso capita che i genitori si trovino a discutere in merito alle spese da sostenere in favore dei figli e, nel particolare, sulle spese straordinarie. Ma cosa s’intende per spese straordinarie?

Le spese straordinarie sono tutte quelle voci di spesa relative alle attività saltuarie della vita del figlio e comunque non prevedibili. A mero titolo esemplificativo possono essere indicate quelle da sostenersi per i viaggi, per lo sport o comunque per attività di svago e/o ricreative nonché le spese mediche straordinarie quali quelle per le cure odontoiatriche.

Accade spesso che i coniugi in sede di separazione non contemplino con precisione la regolamentazione di tali voci di spesa, prevedendo genericamente che le stesse dovranno dividersi al 50% e che il genitore il quale ha anticipato interamente la spesa ha diritto a domandarne all’altro il rimborso.

In tale contesto può succedere che il genitore al quale viene richiesto il rimborso di una spesa straordinaria sostenuta interamente dall’altro a favore del figlio, spesa non previamente concordata oppure non approvata, ne rifiuti il pagamento. Come si fa in questo caso?

Ebbene, qualora non vi sia un accordo preventivo tra i genitori in merito al sostenimento o meno di una voce di spesa straordinaria, non essendoci un precipuo obbligo di legge che impone ai genitori di accordarsi in tal senso, la scelta spetterà al Giudice.

Il Giudice verificherà pertanto la rispondenza della spesa al primario interesse del minore mediante una valutazione in merito all’entità della spesa, raffrontandola poi con l’utilità che ne deriva al figlio nonché alla sostenibilità di detta spesa rispetto alle condizioni economiche di entrambi i genitori.

In questo senso si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.4060/2017, la quale ha ribadito tali principi ancora una volta, statuendo che, qualora i genitori non riescano a raggiungere un’intesa è necessario che l’interesse primario del minore sia comunque salvaguardato. Per tale ragione l’ostilità di un genitore verso ogni iniziativa da intraprendersi in favore del figlio minore non può essere di certo un ostacolo per l’altro genitore, il quale, invece, intende agire nell’interesse del figlio, specialmente se tale interesse risulta essere rilevante per il figlio stesso.

Ne consegue che per evitare o comunque limitare l’insorgere di questo tipo di problematiche, qualora i coniugi decidano di procedere con una separazione di tipo consensuale, sarà opportuno prevedere all’interno dell’atto introduttivo il contenuto di tali accordi in punto di spese straordinarie ovvero specificare quali saranno le spese da intendersi per i coniugi come straordinarie nonché quali di queste dovranno essere preventivamente concordate o meno, potendo, in difetto di accordo, essere sostenute integralmente dal coniuge desideroso d’intraprendere un’iniziativa (per l’altro genitore troppo onerosa) nell’interesse del figlio.

 

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